{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-38_2020-07-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130958&nX40_KEY=4921595&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "465b8007f93f58ae1f168023f2ecdafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.07.2020 13.2019.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto transitorio. 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Sospensione di fatto della causa\n\n\n6.1 Anzitutto egli individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile nella mancata possibilità d’incasso della rendita completiva di secondo pilastro da parte della madre durante gli anni di formazione e studio del figlio __________ e quindi nel fatto di dover conseguentemente erodere il proprio fabbisogno minimo vitale per prendersi carico anche dei costi negati dalla madre al figlio con la propria omessa richiesta di rendita completiva di secondo pilastro, omissione che il Pretore non aveva sanzionato bensì incomprensibilmente sorretto e mantenuto. Nondimeno, la rendita di primo e secondo pilastro dipendono dal grado di invalidità ancora sub iudice innanzi all’Ufficio AI. E, alla stessa stregua, è da questo medesimo contesto che dipende anche un eventuale diritto alla rendita completiva per il figlio laddove, sotto il profilo del diritto delle assicurazioni sociali, i presupposti per un siffatto riconoscimento fossero adempiuti. Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente riparabile.\n6.2 Il reclamante si pretende poi pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi, impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento. Se non che, virtuali e ipotetici interessi economici esulano a priori da un concetto di pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, non riparabile da una sentenza finale favorevole al reclamante. Sicché anche sotto questo profilo non si realizza il relativo e necessario presupposto.\n6.3 A detta del reclamante il pregiudizio difficilmente riparabile è dato pure dalla possibilità che alla controparte venga per finire riconfermata una rendita d’invalidità di ¼, dovendo egli comunque nel frattempo continuare a versare fino alla sentenza finale il contributo alimentare stabilito in via cautelare, di importo ben superiore rispetto a quello ipotizzabile in sede di divorzio e che egli non avrebbe più potuto recuperare e compensare. Ma una volta ancora l’argomento così esposto si traduce in semplici congetture e scenari ipotetici che per definizione non possono contestualizzare un pregiudizio difficilmente riparabile attuale e concreto.\nIn assenza del presupposto del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, il reclamo è inammissibile.\n7. Il reclamante sostiene che il provvedimento impugnato è costitutivo di una denegata e ritardata giustizia perché ha l’effetto di procrastinare ingiustificatamente la sentenza finale di divorzio, rilevando che la causa iniziata nel 2004, che vi è una prima sentenza di divorzio del 2013 e di una decisione di rinvio al Pretore per nuovo giudizio emessa nel 2015.\n7.1 L’obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole, consacrato dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone all’autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura del litigio e dall’insieme delle circostanze. Vi è ritardata giustizia ove l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (DTF 135 I 277 consid. 4.4).\n7.2 Nel caso che qui ci occupa il Pretore ha anzitutto rilevato l’esigenza di conoscere tutte le fonti di reddito di CO 1, incluse rendite invalidità del primo e secondo pilastro, prima di poter decidere in merito a un eventuale contributo alimentare a suo favore dopo il divorzio. Se non che, a seguito della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il grado d’invalidità della convenuta, da cui dipendeva il diritto a quelle rendite, non era ancora stato definito. Non potendo fare affidamento su mere previsioni fini a sé stesse, occorre dunque attendere la nuova decisione dell’Ufficio AI che deve procedere alle valutazioni di sua competenza, premessa per poter poi chiedere i documenti attestanti le rendite di primo e secondo pilastro. Di qui l’invito all’interessata di produrre non appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano.\n7.3 In concreto il reclamante non contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti (reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare. È poi pacifico che, a seguito della decisione con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rinviato l’incarto all’Ufficio AI per accertamenti (sopra, consid. C), il grado di invalidità della parte convenuta non è ancora accertato. Per decidere con cognizione di causa, il Pretore deve però disporre di dati certi e chiari e non può certo fondarsi su mere supposizioni e incerte previsioni. Per determinare il diritto di CO 1 a una rendita e il relativo ammontare, la Cassa Pensione __________ deve a sua volta dapprima conoscere il suo grado di invalidità, che ha, appunto, da essere determinato dall’Ufficio AI. Poiché il grado d’invalidità ancora non è disponibile, l’accertamento immediato chiesto con il reclamo neppure appare possibile, salvo basarsi su mere ipotesi, non fondate su dati certi, il cui risultato non sarebbe di alcuna utilità per la decisione del Pretore."}