{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-38_2020-07-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130958&nX40_KEY=4921595&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "465b8007f93f58ae1f168023f2ecdafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.07.2020 13.2019.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto transitorio. 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In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è di principio impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile. Con il reclamo, incentrato invero sull’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile - presupposto necessario per l’ammissibilità del gravame -, il reclamante non contesta la necessità di assumere le prove in questione e neppure rileva l’esistenza di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, sostenendo invece che il mancato immediato accertamento della rendita da parte della Cassa Pensione __________ a favore di CO 1 è costitutivo di ritardata giustizia. Seppure all’origine del preteso diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC. Ne discende che la trattazione dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG.\n4. Il reclamo per ritardata giustizia giusta l’art. 319 lettera c CPC non è soggetto a termini e può essere inoltrato in ogni momento, a parte nei casi dove il ritardo sia dovuto a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1).\n4.1 La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2019. Rimesso alla posta il giorno 6 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è stato poi notificato alla controparte il 2 giugno 2020, e ricevuto l’indomani. Spedite lunedì 15 giugno 2020, anche le osservazioni sono di per sé tempestive per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC.\n5. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre nei casi non espressamente previsti dalla legge - quale è la decisione in materia di prove in genere e, in particolare, quella di ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 229 CPC - il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Dev’essere un rischio concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.\n5.1 Di regola, come detto, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, o ancora le modalità di assunzione abbiano recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).\n5.2 Il giudice deve essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie, di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni di causa, e di organizzare l’istruttoria. Nell’esame della rilevanza delle prove e nell’organizzazione della loro assunzione egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.\n5.3 Questa Camera ha inoltre già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).\n6. Ora da più punti di vista il reclamante reputa adempiuto il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC che gli deriva dalla decisione qui impugnata."}