{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-38_2020-07-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130958&nX40_KEY=4921595&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "465b8007f93f58ae1f168023f2ecdafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.07.2020 13.2019.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto transitorio. 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OA.2004.127 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 novembre 2004 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 6 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 25 aprile 2019 con cui il Pretore ha invitato la convenuta a produrre un documento;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 24 novembre 2004 RE 1 ha promosso azione di divorzio nei confronti della moglie, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie del divorzio.\nCon risposta 27 giugno 2005 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.\nB. Con sentenza 17 maggio 2013 il Pretore si è pronunciato sulle domande delle parti e ha sciolto il matrimonio per divorzio e deciso sulle relative conseguenze accessorie.\nImpugnata da entrambe le parti, la decisione è stata parzialmente confermata con sentenza 9 dicembre 2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha nondimeno rinviato l’incarto al primo giudice affinché statuisse nuovamente in merito alla liquidazione del regime dei beni, all’indennità adeguata giusta l’art. 124 cpv. 1 CC per CO 1 e al contributo alimentare da lei rivendicato dopo il divorzio.\nCon sentenza 30 gennaio 2017 il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente ha dichiarato inammissibile, i ricorsi in materia civile presentati da entrambe le parti.\nC. Nel luglio 2014 CO 1 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisioni 23 novembre 2017 e 13 dicembre 2017 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale (in seguito: Ufficio AI) le ha riconosciuto ¼ di rendita dal 1° settembre 2014, aumentato a rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 1° settembre 2016, data dalla quale è stata ridotta a un quarto. Su ricorso dell’interessata, con sentenza 26 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Tribunale d’appello ha annullato le menzionate decisioni e rinviato gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto di CO 1 ad una rendita dopo il 1° settembre 2016, fermo restando il suo diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 e ad una rendita intera dal 1° dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016.\nD. Con ordinanza 25 aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO 1 dipendeva da tutte le sue fonti di reddito e la conseguente necessità di attendere la definizione del suo grado di invalidità da parte dell’Ufficio AI, il Pretore ha invitato l’interessata a produrre non appena disponibile la relativa decisione e, in un secondo tempo, i documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettavano.\nE. Con reclamo 6 maggio 2019 RE 1 chiede ora di annullare questo provvedimento e di far ordine al Pretore di accertare subito presso la relativa cassa pensione l’importo della rendita AI a favore di CO 1 (ammontante al momento a ¼), retroattivamente dalla concessione del diritto e futura, come da sua istanza 5 aprile 2019.\nCon osservazioni 15 giugno 2020 CO 1 si rimette al giudizio di questa Camera.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 24 novembre 2004, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC), riservati i temi oggetto degli art. 407a, 407b e 407c CPC.\n2. Dal canto suo l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ciò che vale non solo per le decisioni che pongono fine al procedimento o incidentali, bensì anche per ogni altra decisione processuale segnatamente le decisioni ordinatorie processuali. L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero."}