L’argomento è quindi inconsistente. 8. Infine rileva altresì il reclamante di non avere avuto la possibilità di interrogare i protagonisti e i testimoni del sinistro, di contestare gli asseriti rapporti di amicizia con essi e di contestare le perizie di parte agli atti, facendo altresì notare che in virtù del contratto di assicurazione casco totale sottoscritto con la convenuta spetta a quest’ultima provare i presupposti per venir meno all’obbligo di risarcimento (reclamo, pag. 5 n. 6). Si tratta però di argomenti che riguardano il merito della vertenza e che, se del caso, saranno oggetto di relativa istruttoria.