Infondato il reclamo va così respinto. 7. Soggiunge ancora il reclamante di avere promosso causa indipendentemente dalle proprie difficoltà economiche e senza affatto postulare il beneficio del gratuito patrocinio, ma di esservi poi stato costretto vista l’entità dell’anticipo delle spese processuali richiestogli (reclamo, pag. 5 n. 6). L’anticipo per le spese processuali è previsto per legge (art. 98 CPC) e nel Canton Ticino la tassa di giustizia per cause aventi un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.– si situa tra fr. 3'000.– e fr. 8'000.– (art. 7 LTG). L’importo era quindi prevedibile già ad inizio causa. L’argomento è quindi inconsistente. 8.