6.3 Alla luce delle circostanze oggettive così descritte - e senza rischio di incorrere in un giudizio eccessivamente severo - nulla indica che, per avere ritenuto che una persona con sufficienti disponibilità finanziarie avrebbe verosimilmente desistito dall’avvio di una causa quale quella promossa dal qui reclamante, il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o un errato accertamento del diritto, segnatamente del diritto di essere sentito del reclamante. E questo a prescindere dall’obbligo di rifusione sancito dall’art. 123 CPC (reclamo, pag. 6 n. 6). Infondato il reclamo va così respinto.