Il reclamante obietta invero di non avere partecipato al procedimento giudiziario in Germania, da cui l’irrilevanza delle conclusioni della sentenza 5 giugno 2015 di quel tribunale. A prescindere dall’opponibilità della sentenza germanica al reclamante - che appare problematica nella misura in cui l’attore non avesse partecipato al procedimento - va rilevato che è stata prodotta in questo procedimento anche la perizia giudiziaria assunta dal medesimo tribunale, che si esprime da un punto di vista puramente tecnico sulla dinamica del sinistro. Il perito ha concluso che la dinamica del sinistro fornita dai protagonisti dell’incidente non è compatibile con i riscontri tecnici (doc. 3 pag. 9).