Il reclamante ha quindi potuto determinarsi sui medesimi. Il rimprovero al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito è quindi infondato. 6.2 Il reclamante obietta invero di non avere partecipato al procedimento giudiziario in Germania, da cui l’irrilevanza delle conclusioni della sentenza 5 giugno 2015 di quel tribunale.