D. Con reclamo 2 maggio 2019 RE 1 chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del diritto di essere sentito. La parte convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv.