{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-37_2019-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128950&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3b3ada78997a44f9ea7ac5d136a2b83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Azione di risarcimento danni ritenuta sprovvista di esito favorevole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:14:02", "Checksum": "7b69b2e6debe5d3ec064cd791cb8c50d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.37\nRegesto:\nReclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Azione di risarcimento danni ritenuta sprovvista di esito favorevole\n\n\n7. Soggiunge ancora il reclamante di avere promosso causa indipendentemente dalle proprie difficoltà economiche e senza affatto postulare il beneficio del gratuito patrocinio, ma di esservi poi stato costretto vista l’entità dell’anticipo delle spese processuali richiestogli (reclamo, pag. 5 n. 6). L’anticipo per le spese processuali è previsto per legge (art. 98 CPC) e nel Canton Ticino la tassa di giustizia per cause aventi un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.– si situa tra fr. 3'000.– e fr. 8'000.– (art. 7 LTG). L’importo era quindi prevedibile già ad inizio causa. L’argomento è quindi inconsistente.\n8. Infine rileva altresì il reclamante di non avere avuto la possibilità di interrogare i protagonisti e i testimoni del sinistro, di contestare gli asseriti rapporti di amicizia con essi e di contestare le perizie di parte agli atti, facendo altresì notare che in virtù del contratto di assicurazione casco totale sottoscritto con la convenuta spetta a quest’ultima provare i presupposti per venir meno all’obbligo di risarcimento (reclamo, pag. 5 n. 6). Si tratta però di argomenti che riguardano il merito della vertenza e che, se del caso, saranno oggetto di relativa istruttoria. Il presupposto di probabilità di esito favorevole di una causa determinante ai fini del gratuito patrocinio va valutato a un esame sommario delle circostanze esistenti al momento della relativa richiesta (sopra, consid, 3.1) che in concreto hanno indotto il Pretore a non ritenerlo realizzato. E, per quanto si è detto, sotto questo profilo la sua decisione non è censurabile (sopra, consid. 6).\n9. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dal reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.\n10. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2019 di RE 1 va respinto.\n2. Le spese processuali, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2019 alla controparte):\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF."}