{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-37_2019-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128950&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3b3ada78997a44f9ea7ac5d136a2b83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. 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Determinante era ad ogni modo il fatto che il Tribunale distrettuale di __________, occupatosi della relativa causa di risarcimento promossa in Germania dal proprietario dell’altra vettura coinvolta nel medesimo incidente di circolazione aveva respinto la medesima accertando che la collisione fra i veicoli era stata in realtà simulata, ciò che risultava dalla perizia giudiziaria interdisciplinare. A mente del primo giudice in simili circostanze una persona con sufficiente disponibilità finanziaria avrebbe senz’altro desistito dall’avviare la causa in oggetto, che ha quindi ritenuta sprovvista di possibilità di esito favorevole.\n5. Il reclamante contesta la rilevanza delle modalità di acquisto della sua autovettura sportiva andata distrutta nell’incidente, precisando di essere stato allora convinto di potere facilmente superare i propri problemi di salute sorti nel 2010. Precisa che a quel momento lui e la moglie, sposati senza figli, disponevano di entrate mensili complessive superiori a fr. 10'000.– sicché, pur trattandosi di un’auto di lusso, la relativa spesa appariva senz’altro sostenibile.\nCosì proposta l’argomentazione risulta però riduttiva e discutibile. A maggior ragione se poi, come lo stesso reclamante ha premura di evidenziare, a riprova delle sufficienti risorse economiche per finanziare i propri bisogni e l’auto di prestigio, egli indica di avere finanche potuto acquistare la propria abitazione, essendo del tutto illusorio pretendere che una spesa comprovi la sostenibilità di un’altra spesa. Comunque, la questione non merita più approfondita disamina, visto che il gratuito patrocinio è stato negato per mancanza di esito favorevole della causa.\n6. Il reclamante imputa al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti per essersi limitato, in sostanza, a riprendere le conclusioni tratte dal Tribunale distrettuale di __________ e dalla perizia giudiziaria esperita in quel contesto. Afferma che il procedimento innanzi alle autorità tedesche era stato portato a termine senza che egli fosse stato interpellato, di essere stato informato circa la sua esistenza unicamente a settembre 2015 allorquando la sentenza 5 giugno 2015 era oramai cresciuta in giudicato, di non avere mai ricevuto notifica di atti da parte del tribunale tedesco o dalla stessa convenuta e, quindi, di non avere avuto modo di contestare le risultanze di quella perizia giudiziaria. Ed era proprio in virtù di quella stessa perizia, oltre al fatto che tutto si era svolto di notte e in assenza di testimoni, che quel tribunale aveva avvallato la tesi della simulazione dell’incidente. Giudicando la presente causa di risarcimento sprovvista di buon fondamento, il Pretore era quindi incorso in un’evidente violazione del suo diritto di essere sentito.\n6.1 Va qui rilevato che le pretese del reclamante, che chiedeva il risarcimento del danno subito dal suo veicolo nell’incidente della circolazione del 2 giugno 2012 fondandosi sulla polizza d’assicurazione casco totale conclusa con la convenuta erano già state da essa respinte con scritto 5 ottobre 2015 (doc. J), fondandosi proprio sulla sentenza 5 giugno 2015 dal Tribunale di __________, di cui gli aveva inviato una copia. Perlomeno bizzarro che nella petizione 18 ottobre 2016 l’interessato non abbia ritenuto opportuno menzionare tale circostanza. A prescindere da ragioni di mera strategia processuale - che non giova qui discutere - il reclamante sapeva che in merito al sinistro si era già pronunciato il Tribunale di __________ ed era quindi al corrente che, fondandosi sulle risultanze e verifiche tecniche e specialistiche esperite nell’ambito della perizia interdisciplinare, quel tribunale aveva concluso che l’incidente era stato simulato. In seguito, tanto la decisione del Tribunale di __________ quanto la perizia fatta allestire da quel tribunale sono state versate agli atti del presente procedimento dalla parte convenuta con la risposta di causa. Il reclamante ha quindi potuto determinarsi sui medesimi. Il rimprovero al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito è quindi infondato.\n6.2 Il reclamante obietta invero di non avere partecipato al procedimento giudiziario in Germania, da cui l’irrilevanza delle conclusioni della sentenza 5 giugno 2015 di quel tribunale. A prescindere dall’opponibilità della sentenza germanica al reclamante - che appare problematica nella misura in cui l’attore non avesse partecipato al procedimento - va rilevato che è stata prodotta in questo procedimento anche la perizia giudiziaria assunta dal medesimo tribunale, che si esprime da un punto di vista puramente tecnico sulla dinamica del sinistro. Il perito ha concluso che la dinamica del sinistro fornita dai protagonisti dell’incidente non è compatibile con i riscontri tecnici (doc. 3 pag. 9).\n6.3 Alla luce delle circostanze oggettive così descritte - e senza rischio di incorrere in un giudizio eccessivamente severo - nulla indica che, per avere ritenuto che una persona con sufficienti disponibilità finanziarie avrebbe verosimilmente desistito dall’avvio di una causa quale quella promossa dal qui reclamante, il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o un errato accertamento del diritto, segnatamente del diritto di essere sentito del reclamante. E questo a prescindere dall’obbligo di rifusione sancito dall’art. 123 CPC (reclamo, pag. 6 n. 6). Infondato il reclamo va così respinto."}