{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-37_2019-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128950&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3b3ada78997a44f9ea7ac5d136a2b83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. 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OR.2016.7 (azione di risarcimento danni - procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 ottobre 2016 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 2 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2019 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio datata 28 aprile 2017 (inc. n. SO.2017.158);\nritenuto\nin fatto: A. Con autorizzazione ad agire datata 21 giugno 2016, il 18 ottobre 2016 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 85'292.70 e accessori a titolo di risarcimento danni, ciò sulla scorta della polizza casco totale stipulata per la sua autovettura __________. L’importo corrisponde al valore venale residuo del veicolo danneggiato nell’incidente della circolazione occorsogli il 2 giugno 2012 a __________ (Germania) - dedotto l’incasso della vendita del relitto - oltre a fr. 5'792.70 di spese di patrocinio.\nLa convenuta si è opposta alla domanda con risposta 5 gennaio 2017. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.\nB. Con istanza 28 aprile 2017 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La relativa documentazione è poi stata completata con scritti 19 maggio 2017 e 20 marzo 2019.\nC. Con decisione 19 aprile 2019 il Pretore ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio dell’interessato, poiché non ha ritenuto la causa provvista di probabilità di esito favorevole in quanto l’incidente della circolazione all’origine della pretesa dell’attore era già stato considerato “simulato” dal Tribunale distrettuale di __________ in esito alla vertenza giudiziaria svoltasi in Germania.\nD. Con reclamo 2 maggio 2019 RE 1 chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del diritto di essere sentito.\nLa parte convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata, notificata il 23 aprile 2019, è pervenuta il giorno dopo al reclamante (estratto “Tracciamento degli invii” 20 maggio 2019). Spedito il 2 maggio 2019 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).\n3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook aggiornata al 1° maggio 2019 n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).\nIl beneficio del gratuito patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook aggiornata al 1° maggio 2019 n. 41 ad art. 117 e nota 3412])."}