10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 11 gennaio 2019 alla controparte): | | - ; - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.