Nulla vi cambia il fatto che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente - compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite. In siffatta situazione gli intervenuti in lite non potevano chiedere che la parte attrice fosse astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto. Già per questo motivo l’istanza non avrebbe potuto essere accolta, e ciò a prescindere dalla questione se siano realizzati gli estremi dell’art. 99 cpv. 1 let. c CPC. Di conseguenza, nella misura in cui l’istanza è stata respinta, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di avere applicato in modo errato il diritto.