L’intervento in lite è basato su un rapporto giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al quale la controparte non partecipa. La partecipazione al processo di chi interviene nella lite è quindi a salvaguardia degli interessi relativi a tale rapporto giuridico e non di un rapporto giuridico con la controparte. Di conseguenza, di principio non si giustifica di riconoscere all’intervenuto in lite un’indennità per ripetibili (DTF 130 III 571). Nulla vi cambia il fatto che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente - compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite.