a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). 7. RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5, denunciati in lite dai convenuti, sono intervenuti nella lite a favore dei convenuti medesimi. L’intervento in lite è basato su un rapporto giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al quale la controparte non partecipa.