250.- dovuto loro. Il pagamento è stato poi eseguito dal patrocinatore dell’attore, e non vi è alcuna garanzia che importi maggiori, verrebbero anche in futuro onorati dal legale. Inoltre, in Italia l’attore risulterebbe nullatenente, ciò che compromette la possibilità di recuperare in futuro eventuali spese. 6. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett.