I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque da respingere. 5. I reclamanti censurano la decisione del Pretore aggiunto, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto, rilevando che al momento dell’introduzione dell’istanza di cauzione l’attore non aveva ancora provveduto al pagamento dell’importo di fr. 250.- dovuto loro.