L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo deve poi essere scritto e motivato e deve quindi contenere una precisa domanda di giudizio. 3. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo. Il documento B prodotto in questa sede dai reclamanti è quindi inammissibile. 4. I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione.