Con decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso ed era posteriore all’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015. Con sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a carico di PI 1. Le ripetibili sono state compensate.