{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-2_2019-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128277&nX40_KEY=4711000&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5364754ca3864e58bb94491a32e2ad3"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2019.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:14:56", "Checksum": "18771529a946fd947859b7953c97f794", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.2\nRegesto:\nGli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto\n\n\n4. I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque da respingere.\n5. I reclamanti censurano la decisione del Pretore aggiunto, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto, rilevando che al momento dell’introduzione dell’istanza di cauzione l’attore non aveva ancora provveduto al pagamento dell’importo di fr. 250.- dovuto loro. Il pagamento è stato poi eseguito dal patrocinatore dell’attore, e non vi è alcuna garanzia che importi maggiori, verrebbero anche in futuro onorati dal legale. Inoltre, in Italia l’attore risulterebbe nullatenente, ciò che compromette la possibilità di recuperare in futuro eventuali spese.\n6. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).\n7. RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5, denunciati in lite dai convenuti, sono intervenuti nella lite a favore dei convenuti medesimi. L’intervento in lite è basato su un rapporto giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al quale la controparte non partecipa. La partecipazione al processo di chi interviene nella lite è quindi a salvaguardia degli interessi relativi a tale rapporto giuridico e non di un rapporto giuridico con la controparte. Di conseguenza, di principio non si giustifica di riconoscere all’intervenuto in lite un’indennità per ripetibili (DTF 130 III 571). Nulla vi cambia il fatto che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente - compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite.\nIn siffatta situazione gli intervenuti in lite non potevano chiedere che la parte attrice fosse astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto. Già per questo motivo l’istanza non avrebbe potuto essere accolta, e ciò a prescindere dalla questione se siano realizzati gli estremi dell’art. 99 cpv. 1 let. c CPC. Di conseguenza, nella misura in cui l’istanza è stata respinta, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di avere applicato in modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto respinto.\n8. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di esito favorevole.\n9. Le spese processuali sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 11 gennaio 2019 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}