{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-2_2019-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128277&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5364754ca3864e58bb94491a32e2ad3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:17:54", "Checksum": "eb6ca58ecbd052be9964ec2378ec2d9f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2019 13.2019.2\nRegesto:\nGli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto\n\ne ora sul reclamo 11 gennaio 2019 di RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 avverso la decisione 17 dicembre 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza di cauzione 16 febbraio 2018;\nritenuto\nin fatto: A. PI 1 sostiene di avere incaricato nel 2008 PI 2, PI 4 e PI 3 di costituire e gestire il fondo fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________ Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________ Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________ S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.\nIrregolarità finanziarie in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto PI 1 a rimuovere la moglie dalla carica di amministratrice. PI 3, nel suo ruolo di rappresentante di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore. PI 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a PI 3, PI 2 ed PI 4, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è stata mai soddisfatta.\nB. Con petizione 17 aprile 2015 PI 1 ha convenuto PI 2, PI 4 e PI 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto del mandato.\nCon risposta 20 maggio 2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi legittimi dell’attore e meglio alla moglie RE 1 e ai figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.\nCon gli allegati di replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande.\nC. Con decreto 3 febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una loro presa di posizione.\nIl 17 febbraio 2016 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per proporre osservazioni e/o mezzi di prova.\nCon decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso ed era posteriore all’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015.\nCon sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a carico di PI 1. Le ripetibili sono state compensate.\nD. Con istanza 16 febbraio 2018 gli intervenuti in lite hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.\nCon istanza 23 febbraio 2018 la parte convenuta ha anch’essa chiesto, per i medesimi motivi, che sia fatto obbligo all’attore di prestare a suo favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-.\nE. Con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione. Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato versato ai denunciati in lite, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per imporre la cauzione all’attore.\nF. Con reclamo 11 gennaio 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte.\nG. Con reclamo 14 gennaio 2019 anche la parte convenuta ha impugnato la decisione pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nLa decisione 17 dicembre 2018 è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta l’11 gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.\n2. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo deve poi essere scritto e motivato e deve quindi contenere una precisa domanda di giudizio.\n3. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo. Il documento B prodotto in questa sede dai reclamanti è quindi inammissibile."}