La questione imponeva un esame di merito, sicché a un giudizio sommario non vi era modo di ritenere la causa promossa per atto illecito sprovvista sin dall'inizio di probabilità di successo. Sicché il gratuito patrocinio le andava integralmente riconosciuto (reclamo, pag. 4). Ma invano. 5.1 L'argomentazione è fuorviante. Certo formalmente la reclamante ha promosso un'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 41 CO, asseritamente causatole dall'agire illecito della convenuta.