La reclamante rimprovera al Pretore un'errata applicazione del diritto per non avere considerato che l'azione era fondata sulla responsabilità extracontrattuale, segnatamente l'atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e pertanto non era qualificabile di “vertenza di natura ereditaria”. Considerato l'atto illecito commesso in Svizzera dalla convenuta, che per ottenere un certificato ereditario che la riconoscesse unica erede si era avvalsa di una rinuncia di eredità dei propri figli, falsa per quanto sottoscritta da RE 1, il Pretore non aveva spiegato perché la competenza di un tribunale svizzero era esclusa in virtù del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22