L'art. 17 cpv. 3 del Trattato bilaterale di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia concluso il 22 luglio 1868 e in vigore dal 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541) - evocato appunto dal Pretore - dispone che “le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”.