L'art. 86 cpv. 1 LDIP stabilisce che per il procedimento successorio e le controversie ereditarie è data la competenza di tribunali o autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Tuttavia, l'art. 1 cpv. 2 LDIP dispone che i trattati internazionali prevalgono sulla LDIP medesima. L'art. 17 cpv.