Il 28 gennaio 2019 il Pretore ha obbligato RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di complessivi fr. 8'000.–. Il relativo reclamo 7 febbraio 2019 di RE 1, assortito della rispettiva domanda di gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.10/11). Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv.