{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-26_2019-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128273&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c91f6e4efcd9b962e01e67513fcb1bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.04.2019 13.2019.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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La reclamante rimprovera al Pretore un'errata applicazione del diritto per non avere considerato che l'azione era fondata sulla responsabilità extracontrattuale, segnatamente l'atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e pertanto non era qualificabile di “vertenza di natura ereditaria”. Considerato l'atto illecito commesso in Svizzera dalla convenuta, che per ottenere un certificato ereditario che la riconoscesse unica erede si era avvalsa di una rinuncia di eredità dei propri figli, falsa per quanto sottoscritta da RE 1, il Pretore non aveva spiegato perché la competenza di un tribunale svizzero era esclusa in virtù del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (reclamo, pag. 3). Vero è che, con l'azione in responsabilità extra contrattuale, la reclamante aveva altresì chiesto il rilascio di un certificato ereditario: ma se il citato Trattato escludeva - come ritenuto dal primo giudice - la competenza della Pretura in materia successoria, allora non si capiva come fosse stato allora possibile rilasciare il certificato ereditario alla convenuta (reclamo, pag. 3 e 4). La questione imponeva un esame di merito, sicché a un giudizio sommario non vi era modo di ritenere la causa promossa per atto illecito sprovvista sin dall'inizio di probabilità di successo. Sicché il gratuito patrocinio le andava integralmente riconosciuto (reclamo, pag. 4). Ma invano.\n5.1 L'argomentazione è fuorviante. Certo formalmente la reclamante ha promosso un'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 41 CO, asseritamente causatole dall'agire illecito della convenuta. Se non che, il comportamento illecito della convenuta consiste, a dire della reclamante, nell'uso di un documento falso, e più precisamente di un falsa dichiarazione di rinuncia all'eredità, per estrometterla dalla successione (act. I pag. 8 n. 14). L'interessata indica quale danno il “minor valore della sua quota ereditaria” (act. I pag. 6 n. 11), costituito dagli ipotetici redditi conseguiti dalla convenuta con la proprietà di __________ (quantificati in complessivi fr. 57'200.–: act. I pag. 7 n. 11), dei beni immobili situati in Italia (importo non ancora cifrato: act. I pag. 8 n. 12) e dei rispettivi redditi futuri (act. I pag. 8 n. 13). Il diritto a questo risarcimento le deriverebbe dalla sua posizione di erede, non avendo essa mai rinunciato all'eredità paterna. Il fulcro attorno al quale ruota l'intera vicenda è quindi la qualità di erede della reclamante. Stante la situazione non si può evidentemente prescindere da un preventivo accertamento della qualità di erede della reclamante, da un'esatta determinazione della sua quota ereditaria e dell'asse successorio (attivi e passivi) oltre che, infine, dalla divisione e liquidazione della successione vera e propria. Ciò posto, la questione presuppone che a monte sia anzitutto risolta la controversia successoria circa gli effettivi diritti della reclamante quale erede. A dipendenza di tali risultanze andrà, se del caso, verificato se vi sia il preteso danno economico di cui è chiesto il risarcimento.\n5.2 La reclamante sostiene di non aver mai “richiesto di dividere la comunità ereditaria”. Per i motivi testé esposti, tale fatto appare irrilevante. Il palese tentativo della reclamante di evitare la via successoria vestendo le sue reali pretese con il manto dell'atto illecito e della responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta non permette di pronosticare un esito favorevole dell'iniziativa processuale della reclamante, ciò neppure in un giudizio di mera verosimiglianza.\nAl Pretore non si può così rimproverare di avere ritenuto a torto la natura ereditaria della vertenza in esame.\n6. Accenna infine la reclamante a un possibile personale coinvolgimento del Pretore, occupatasi già a suo tempo del rilascio del certificato ereditario alla convenuta a fronte di un atto di rinuncia asseritamente falso (reclamo, pag. 4 verso il basso). L'argomento lascia il tempo che trova ed è finanche pretestuoso. Dandosi il caso, motivi di pretesa parzialità imputati a un giudice vanno trattati nell'ambito di una formale istanza di ricusa (art. 47 segg. CPC), non certo lanciando velate e gratuite accuse nei suoi confronti.\n7. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. Quand'anche si volesse ritenere realizzato il presupposto d'indigenza (art. 117 lett. a CPC), a fronte di argomenti perlopiù pretestuosi, il gravame non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).\n8. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.\n9. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid .1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 14 marzo 2019 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di gratuito patrocinio 14 marzo 2019 della reclamante è respinta.\n3. Le spese processuali fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 marzo 2019 alla controparte):\n|\n|"}