{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-26_2019-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128273&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c91f6e4efcd9b962e01e67513fcb1bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.04.2019 13.2019.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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Controversia tra eredi di un cittadino italiano con ultimo domicilio in CH, promossa giusta l'art. 41 CO ma avente in realtà natura ereditaria, ritenuta priva di probabilità di esito favorevole per incompetenza della Pretura\n\n\n3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019 n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).\nIl beneficio del gratuito patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se l'iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019 n. 41 ad art. 117 e nota 3282]).\n4. Per il Pretore la vertenza promossa dalla reclamante ha natura ereditaria. A mente del primo giudice, l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) esclude la competenza della Pretura a trattare controversie tra eredi di un cittadino italiano avente ultimo domicilio in Svizzera. Per tale fatto, la causa di cui trattasi difetta della probabilità di esito favorevole, con la conseguenza che la domanda di gratuito patrocinio è da respingere.\n4.1 La reclamante contesta la decisione del Pretore, sostenendo che l'azione non ha natura ereditaria, essendo chiesto, in applicazione dell'art. 41 CO, l'indennizzo per il danno subito a dipendenza di un atto illecito causatole dalla madre CO 1. Quest'ultima si sarebbe appropriata di tutta la successione del defunto __________ in forza di un certificato d'eredità rilasciato dalla Pretura di Lugano sulla base di un documento di rinuncia ereditaria falso. Trattandosi di pretese fondate sulla responsabilità civile e l'atto illecito essendo stato commesso in Svizzera, da una persona avente domicilio in Svizzera e a danno di una vittima altresì domiciliata in Svizzera, la competenza della Pretura è pacifica.\n4.2 Non è controverso che __________ era cittadino italiano, deceduto al suo domicilio in Svizzera. Nella misura in cui la causa ha natura successoria, si è quindi in presenza di una fattispecie internazionale. L'art. 86 cpv. 1 LDIP stabilisce che per il procedimento successorio e le controversie ereditarie è data la competenza di tribunali o autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Tuttavia, l'art. 1 cpv. 2 LDIP dispone che i trattati internazionali prevalgono sulla LDIP medesima. L'art. 17 cpv. 3 del Trattato bilaterale di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia concluso il 22 luglio 1868 e in vigore dal 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541) - evocato appunto dal Pretore - dispone che “le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”. Ora, una controversia è ereditaria quando le parti, invocando un titolo ereditario, si pretendono legittimate a rivendicare la loro parte nella successione e a fare accertare tale loro diritto, ciò che è il caso quando si tratta di accertare o contestare l'esistenza o l'entità di pretese ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP; DTF 137 III 369 consid. 4.3). Esula per contro dal campo d'applicazione del citato Trattato il procedimento successorio come tale (art. 86 cpv. 1 LDIP), tra cui rientrano gli aspetti puramente formali riguardanti il rilascio del certificato ereditario e la rinuncia dell'eredità (Wüstemann/Marolda Martinez, Der schweizerisch-italienische Erbfall, in: successio 2011 pag. 62 segg., 70).\n4.3 In concreto, la richiesta di rilascio di un ulteriore certificato ereditario formulata dalla reclamante appare un aspetto di poco conto rispetto al vero tema della causa, costituito dalla pretesa violazione di pretesi diritti ereditari - che la reclamante sostiene le siano stati negati a torto - e la sua legittimazione a far valere al riguardo pretese di risarcimento per atto illecito, per essere stata estromessa quale erede mediante la falsificazione del documento con il quale essa avrebbe rinunciato alla successione del defunto padre. Appare quindi pacifica la natura successoria della vertenza e non si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto per aver ritenuto che, stante il tenore dell'art. 17 cpv. 3 del citato Trattato, la causa non presenta possibilità di esito favorevole per carenza di foro. Questo comporta la reiezione del reclamo."}