{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-26_2019-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128273&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c91f6e4efcd9b962e01e67513fcb1bf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.04.2019 13.2019.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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Controversia tra eredi di un cittadino italiano con ultimo domicilio in CH, promossa giusta l'art. 41 CO ma avente in realtà natura ereditaria, ritenuta priva di probabilità di esito favorevole per incompetenza della Pretura\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.123 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 7 giugno 2018 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 14 marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio datata 7 giugno 2018 (inc. n. SO.2018.2687);\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 (1942) è vedova di __________ (1936), cittadino italiano deceduto a __________, suo comune di domicilio, il 13 marzo 2002. Dalla loro unione sono nati __________ (1964), __________ (1970) e RE 1 (1973).\nB. Il 13 febbraio 2003 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, preso atto di uno scritto con cui i tre figli esprimevano la loro rinuncia all'eredità, ha rilasciato a CO 1, in applicazione del diritto italiano, art. 565 segg. CCit, un certificato ereditario che la riconosceva erede della successione relitta dal defunto __________.\nC. Ottenuta il 7 marzo 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione 7 giugno 2018 (inc. n. OA.2018.123) RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 facendo valere pretese per atto illecito giusta l'art. 41 CO. L'interessata ha segnatamente chiesto il rilascio di un certificato ereditario che la riconoscesse insieme alla madre erede del defunto padre, la propria iscrizione quale comproprietaria della part. __________ foglio PPP n. __________ RFD di __________ insieme alla madre, la condanna della madre a pagarle fr. 57'200.– e interessi quale risarcimento danno per atto illecito e fr. 325.– oltre interessi quale risarcimento danno per appropriazione indebita a partire dal 1° gennaio 2018 pretese tutte riferibili a redditi locativi inerenti la citata part. __________ foglio PPP n. __________ RFD di __________. RE 1 contesta di avere rinunciato all'eredità del padre e sostiene che la firma apposta sullo scritto trasmesso a suo tempo alla Pretura, in corrispondenza del suo nome, era stata falsificata dalla sorella __________ su richiesta della madre.\nIl 12 luglio 2018 il Pretore ha sospeso la causa di merito.\nD. Contestualmente alla petizione, con separata istanza 7 giugno 2018 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di rappresentanza legale ad opera dell'avv. PA 1.\nCon decisione 1° marzo 2019 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio all'interessata, giudicando la causa di merito sprovvista sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole.\nCon reclamo 14 marzo 2019 RE 1 ne chiede la riforma, postulando di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di merito. La reclamante postula poi analogo beneficio davanti a questa Camera.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte.\nE. Parallelamente, con istanza 10 luglio 2018 CO 1 ha dal canto suo chiesto di imporre a RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 10'000.– per manifesta insolvenza di quest'ultima (inc. n. SO.2018.3252). RE 1 vi si è opposta con osservazioni 20 agosto 2018. CO 1 con memoriale 31 agosto 2018, e RE 1 con osservazioni 20 settembre 2018, hanno entrambe ribadito il loro antitetico punto di vista.\nF. Il 28 gennaio 2019 il Pretore ha obbligato RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di complessivi fr. 8'000.–. Il relativo reclamo 7 febbraio 2019 di RE 1, assortito della rispettiva domanda di gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.10/11).\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata 1° marzo 2019 è giunta al reclamante il 4 marzo 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 13 marzo 2019, annesso al reclamo). Spedito giovedì 14 marzo 2019 (timbro sulla busta d'invio originale), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n3. Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3)."}