1'000'000.– (art. 5 LTG), e che in tale ambito l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui l’autorità superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso del medesimo. Ora, fissando in fr. 1'000.– la tassa di giustizia e le spese, il Pretore aggiunto si è attenuto al minimo previsto dalla citata tariffa. E questo non è indicativo né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo è, una volta di più, da respingere. 8. Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv.