Infondata la critica va respinta. 7. Per il resto, la stessa reclamante richiama l’applicazione della LTG per la fissazione degli oneri processuali e non contesta (più) il valore di causa di fr. 135'000.–, su cui questa Camera si è già diffusamente espressa in relazione al pregresso gravame introdotto dall’interessata avverso la richiesta di anticipo spese del Pretore aggiunto (sopra, consid. C: decisione 17 settembre 2018 dell’inc. n. 13.2018.52). Ciò posto, basti qui rilevare che per la procedura di conciliazione la citata normativa prevede una tassa forfettaria tra fr. 1'000.– e fr. 5'000.– a fronte di una fascia di valore di causa tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.