– (art. 212 CPC). Pertanto non costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto il fatto di trattare la procedura di conciliazione promossa dalla reclamante in modo a sé stante, né quello di statuire sui relativi oneri processuali prescindendo da eventuali altre, ma pur sempre distinte, parallele procedure. Di certo, l’averlo fatto non può essere interpretato alla stregua di un pretesto artificioso volutamente concepito dal Pretore aggiunto al solo scopo di triplicare una tassa di giustizia minima di fr. 1'000.– a scapito dei creditori cessionari. Infondata la critica va respinta.