I pag. 3). Invero, la reclamante neanche pretende che le parti istanti di cui agli incarti di conciliazione n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87 includessero tutti e 12 i creditori cessionari, e nulla è dato di sapere circa la posizione di quelli estranei alle stesse. Si aggiunga che l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire non obbliga affatto il beneficiario della medesima a poi promuovere l’azione di merito - nel caso specifico l’azione revocatoria a carico della parte convenuta - entro il termine di tre mesi. Mentre il giudice della conciliazione non ha potere decisionale in controversie patrimoniali aventi un valore di causa superiore a fr. 2'000.– (art. 212 CPC).