, n. 37 ad art. 70). In difetto di un agire comune e univoco di tutti i creditori cessionari insieme, a quelli che procedono in giudizio incombe, in virtù del loro obbligo di collaborazione con il giudice, l’onere di allegare e provare con mezzi di prova pertinenti che gli altri creditori cessionari vi hanno rinunciato o sono stati altrimenti privati della facoltà di procedere (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2 e 4.1.3; 144 III 552 consid. 4.1.1 e 4.1.3).