4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 3.1). Più precisamente tra i soli creditori che decidono di far uso di quella cessione si concretizza un litisconsorzio necessario improprio nel senso che sulla pretesa della massa fatta valere giudizialmente dev’essere statuito con un’unica decisione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; DTF 136 III 534 consid. 2.1; Trezzini, op. cit., n. 37 ad art. 70).