2). Se più creditori si sono fatti cedere dalla massa fallimentare la medesima pretesa, essi formano tra di loro un litisconsorzio necessario, ritenuto comunque che ognuno di essi conserva in modo autonomo la facoltà di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori (DTF 121 III 488), senza obbligo di gestire in modo unitario un processo e, anzi, potendo finanche perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani diversi (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid.