La cessione dei diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale. Il creditore cessionario fa quindi valere pretese della massa per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa medesima (sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2).