Prelevando una tassa di giustizia di fr. 1'000.– per ognuna delle tre autorizzazioni ad agire emesse in esito alle relative istanze di conciliazione degli inc. n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87, il Pretore aggiunto aveva di fatto creato in modo artificioso il pretesto per triplicare quella cifra procedendo di fatto al prelievo complessivo di una tassa di giustizia di fr. 3'000.– (reclamo, pag. 4). Ciò è arbitrario, ingiustificato dal profilo processuale e comporta la nullità del provvedimento. 5. La cessione dei diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale.