– dell’azione revocatoria e la fissazione della tassa di giustizia secondo la LTG (reclamo, pag. 2). Rimprovera però al Pretore aggiunto di non avere considerato che i creditori cessionari giusta l’art. 260 LEF formano tra loro un litisconsorzio necessario, che pertanto il valore di causa di fr. 135'000.– giustificava una sola e unica tassa di giustizia da ripartire tra tutti i litisconsorti, indipendentemente dalla cifra richiesta a titolo di anticipo (reclamo, pag. 3). Prelevando una tassa di giustizia di fr.