, n. 3 e nota 213 ad art. 209). L’autorizzazione ad agire non essendo una decisione finale, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello. 2.2 Laddove la procedura di conciliazione è preludio di una controversia retta dalla procedura ordinaria, il reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC è proponibile entro il termine di 30 giorni, valido appunto in caso di rimedio ordinario contro la decisione finale (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 110).