Rimasta silente la parte convenuta, il 26 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.– già anticipati dall’istante, sono state poste a carico di quest’ultima. E. Con reclamo 11 marzo 2019 RE 1 chiede di annullare la citata autorizzazione ad agire e di disporre il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché rilasci una nuova autorizzazione ad agire con addebito di un’unica tassa di giustizia. Il reclamo non è stato notificato alla controparte. Considerando in diritto: