{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-24_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128295&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb30fbad646e5786be8b66e9d77b199a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedimenti di conciliazione promossi distintamente da creditori cessionari ai sensi dell'art. 260 LEF. 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Rimprovera però al Pretore aggiunto di non avere considerato che i creditori cessionari giusta l’art. 260 LEF formano tra loro un litisconsorzio necessario, che pertanto il valore di causa di fr. 135'000.– giustificava una sola e unica tassa di giustizia da ripartire tra tutti i litisconsorti, indipendentemente dalla cifra richiesta a titolo di anticipo (reclamo, pag. 3). Prelevando una tassa di giustizia di fr. 1'000.– per ognuna delle tre autorizzazioni ad agire emesse in esito alle relative istanze di conciliazione degli inc. n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87, il Pretore aggiunto aveva di fatto creato in modo artificioso il pretesto per triplicare quella cifra procedendo di fatto al prelievo complessivo di una tassa di giustizia di fr. 3'000.– (reclamo, pag. 4). Ciò è arbitrario, ingiustificato dal profilo processuale e comporta la nullità del provvedimento.\n5. La cessione dei diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale. Il creditore cessionario fa quindi valere pretese della massa per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa medesima (sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2). Se più creditori si sono fatti cedere dalla massa fallimentare la medesima pretesa, essi formano tra di loro un litisconsorzio necessario, ritenuto comunque che ognuno di essi conserva in modo autonomo la facoltà di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori (DTF 121 III 488), senza obbligo di gestire in modo unitario un processo e, anzi, potendo finanche perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani diversi (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 3.1). Più precisamente tra i soli creditori che decidono di far uso di quella cessione si concretizza un litisconsorzio necessario improprio nel senso che sulla pretesa della massa fatta valere giudizialmente dev’essere statuito con un’unica decisione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; DTF 136 III 534 consid. 2.1; Trezzini, op. cit., n. 37 ad art. 70).\nIn difetto di un agire comune e univoco di tutti i creditori cessionari insieme, a quelli che procedono in giudizio incombe, in virtù del loro obbligo di collaborazione con il giudice, l’onere di allegare e provare con mezzi di prova pertinenti che gli altri creditori cessionari vi hanno rinunciato o sono stati altrimenti privati della facoltà di procedere (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2 e 4.1.3; 144 III 552 consid. 4.1.1 e 4.1.3).\n6. Nella fattispecie in esame l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a 12 distinti creditori, in applicazione dell’art. 260 LEF, l’azione revocatoria nei confronti di CO 1 “a dipendenza della restituzione dei suoi apporti nella società semplice relativa all’operazione immobiliare __________ per un ammontare complessivo di fr. 135'000.–“ (doc. A). Fra questi la qui reclamante appunto, che si è avvalsa della facoltà del singolo creditore cessionario di procedere in giudizio in modo autonomo ed individuale (sopra, consid. 5) scegliendo, quantomeno a questo stadio, di volutamente proporre in modo indipendente - e non già di concerto con altri creditori cessionari fra cui ad esempio quelli di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87 - la propria istanza di conciliazione 11 luglio 2018 (act. I pag. 3). Invero, la reclamante neanche pretende che le parti istanti di cui agli incarti di conciliazione n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87 includessero tutti e 12 i creditori cessionari, e nulla è dato di sapere circa la posizione di quelli estranei alle stesse. Si aggiunga che l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire non obbliga affatto il beneficiario della medesima a poi promuovere l’azione di merito - nel caso specifico l’azione revocatoria a carico della parte convenuta - entro il termine di tre mesi. Mentre il giudice della conciliazione non ha potere decisionale in controversie patrimoniali aventi un valore di causa superiore a fr. 2'000.– (art. 212 CPC). Pertanto non costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto il fatto di trattare la procedura di conciliazione promossa dalla reclamante in modo a sé stante, né quello di statuire sui relativi oneri processuali prescindendo da eventuali altre, ma pur sempre distinte, parallele procedure. Di certo, l’averlo fatto non può essere interpretato alla stregua di un pretesto artificioso volutamente concepito dal Pretore aggiunto al solo scopo di triplicare una tassa di giustizia minima di fr. 1'000.– a scapito dei creditori cessionari. Infondata la critica va respinta."}