{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-24_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128295&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb30fbad646e5786be8b66e9d77b199a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedimenti di conciliazione promossi distintamente da creditori cessionari ai sensi dell'art. 260 LEF. L'autorizzazione ad agire non è una decisione impugnabile ad eccezione del dispositivo sulle spese. Fissazione dei relativi oneri processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:17:55", "Checksum": "d3cec0535a8831e0c582ed7dc825646b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.24\nRegesto:\nProcedimenti di conciliazione promossi distintamente da creditori cessionari ai sensi dell'art. 260 LEF. L'autorizzazione ad agire non è una decisione impugnabile ad eccezione del dispositivo sulle spese. Fissazione dei relativi oneri processuali\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2018.85 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 luglio 2018 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 11 marzo 2019 di RE 1 contro l’autorizzazione ad agire e relativo dispositivo sulle spese emessa dal Pretore aggiunto il 26 febbraio 2019;\nritenuto\nin fatto: A. In data 23 luglio 2016 è stato pronunciato il fallimento di __________. RE 1 ha notificato un proprio credito di fr. 35'244.10, vantato nei confronti del fallito, che è stato iscritto nella III. Classe della graduatoria.\nL’amministrazione del fallimento ha rinunciato a far valere talune pretese della massa, tra cui l’azione revocatoria nei confronti di CO 1 per un importo complessivo di fr. 135'000.–, e RE 1 ne ha chiesto la cessione. Con atto 16 febbraio 2018 l’amministrazione del fallimento ha accolto la richiesta, assegnando alla richiedente un termine scadente il 31 dicembre 2018 per inoltrare la causa.\nB. Con istanza di conciliazione 11 luglio 2018 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 e CO 2, di cui CO 1 è amministratore unico, chiedendo la condanna di CO 1 a versarle l’importo di “almeno” fr. 135'000.–.\nC. Con ordinanza 12 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine scadente il 16 agosto per versare l’importo di fr. 1'000.– quale anticipo delle spese giudiziarie. Il 17 settembre 2018 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo di RE 1 teso a ridurre a fr. 50.– la citata richiesta di anticipo.\nD. L’udienza di conciliazione si è tenuta il 13 febbraio 2019 assente la parte convenuta. In via transattiva l’istante ha formulato una proposta di versamento di complessivi fr. 135'000.– a favore dei creditori cessionari di cui all’incarto n. CM.2018.85, di cui lei era appunto parte, e di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87.\nRimasta silente la parte convenuta, il 26 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.– già anticipati dall’istante, sono state poste a carico di quest’ultima.\nE. Con reclamo 11 marzo 2019 RE 1 chiede di annullare la citata autorizzazione ad agire e di disporre il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché rilasci una nuova autorizzazione ad agire con addebito di un’unica tassa di giustizia.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giova anzitutto rilevare che l’autorizzazione ad agire non conclude la procedura, ma apre la via all’istante per inoltrare la causa presso il giudice competente. Essa non è una decisione suscettibile di ricorso ed eventuali contestazioni circa la sua validità sono da sottoporre per esame al tribunale competente nel merito (DTF 140 III 227 consid. 3.1).\n1.1 Premesso ciò, nella misura in cui la reclamante pretende che l’autorizzazione ad agire “emessa il 26 febbraio 2019 nell’incarto CM.2018.85” sia annullata (reclamo, pag. 6 n. 1a) per poi rivendicare il rilascio di “una nuova ed unica autorizzazione ad agire valida per tutti i creditori istanti negli incarti CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87” (reclamo, pag. 6 n. 1b), il reclamo si rivela a priori inammissibile, rilevato non da ultimo che con l’istanza di conciliazione la reclamante ha chiesto la condanna di CO 1 a versare all’istante quale cessionaria l’importo di almeno CHF 135'000.–.\n2. Il reclamo è per contro ammissibile nella misura in cui la reclamante insorge contro il dispositivo in materia di spese giudiziarie, messe a suo carico con l’autorizzazione ad agire 26 febbraio 2019 (pag. 2).\n2.1 Il dispositivo sulle spese della procedura di conciliazione costituisce una decisione (art. 209 cpv. 2 lett. d CPC) impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 3 e nota 213 ad art. 209). L’autorizzazione ad agire non essendo una decisione finale, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello.\n2.2 Laddove la procedura di conciliazione è preludio di una controversia retta dalla procedura ordinaria, il reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC è proponibile entro il termine di 30 giorni, valido appunto in caso di rimedio ordinario contro la decisione finale (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 110).\nIn concreto, il giudizio impugnato è stato notificato il 26 febbraio 2019, ed è pervenuto alla reclamante l’indomani (copia busta d’intimazione annessa al reclamo). Spedito entro il termine minimo di 10 giorni (reclamo, pag. 2) il reclamo risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.\n3. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}