10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte; che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 5 marzo 2019 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali, stabilite in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 5 marzo 2019 alla controparte): | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.