–, l’anticipo di fr. 9'000.– si situa appunto fra il tasso minimo e massimo previsto per la corrispondente fascia di valore litigioso; che di conseguenza l’importo così stabilito non configura né un eccesso né un abuso di potere, escludendo così a priori una qualsiasi ipotesi di applicazione errata del diritto; che, tutto ciò considerato, il reclamo dev’essere respinto; che le spese processuali, stabilite in fr. 200.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv.