che, posto come con scritto 19 febbraio 2019 il procedente postulasse (anche) la riduzione dell’anticipo da fr. 9'000.– a fr. 3'000.–, il Pretore ha rilevato che per valori di causa tra fr. 200'000.– a fr. 500'000.–, l’art. 7 della LTG prevedeva la fissazione di una tassa di giustizia tra fr. 8'000.– e fr. 20'000.–; che, considerati il tipo di procedura e la futura istruttoria, il primo giudice ha confermato la richiesta di un anticipo di fr. 9'000.– ritenendolo adeguato;