5.1 e 5.2), lo stato di indigenza ritenuto dal Pretore pare senz’altro verosimile. In particolare, la reclamante non porta elementi dai quali risulti un accertamento manifestamente errato - e non semplicemente inesatto - dei fatti da parte del primo giudice. Su questo punto, pertanto, il reclamo è infondato e va respinto. 6. Invero, la reclamante invoca anche la temerarietà della causa. Tuttavia non spiega né si esprime circa i motivi per i quali, almeno in questo stadio, il Pretore ha ritenuto che la causa non risultasse totalmente priva di qualsiasi probabilità di esito favorevole (decisione impugnata, pag. 3).