2 CPC, in quanto aveva ritenuto l’attrice indigente nonostante non avesse affatto sostanziato e dimostrato la sua situazione finanziaria. Invano. 5.1 Certo, sul fronte del reddito l’interessata ha allegato e comprovato con documenti il beneficio della sola rendita AI di fr. 107.– mensili, maturata in veste di ex dipendente operaia a tempo pieno con lo statuto di frontaliera presso la reclamante e riconosciutale quale assicurata residente all’estero (act. I ad n. 1; doc. Q: “deduzione IF cantone”; doc. C nell’inc. n. CM.2018.13). Nondimeno, questa è stata rapportata dal primo giudice ad un fabbisogno mensile minimo di fr. 716.60, di cui fr. 680.– di minimo esistenziale, fr.