Il Pretore ha dal canto suo riconosciuto il gratuito patrocinio poiché - a suo dire - erano dati i presupposti di esito favorevole dell’azione e di indigenza dell’attrice, e ha di conseguenza respinto l’istanza di cauzione processuale. La reclamante ha pertanto un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare tanto il dispositivo n. 1 (concessione del gratuito patrocinio) quanto il dispositivo n. 2 (diniego della cauzione per spese ripetibili). L’ammissibilità del reclamo è quindi pacifica sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia sotto il profilo dell’art. 103 CPC. 2.